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LO STATUTO

Art. 1 - L'Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia, dall'Internamento, dalla Guerra di Liberazione e loro Familiari (A.N.R.P.), Ente Morale per Decreto Presidenziale 30 Maggio 1949, ha sede centrale in Roma.

Art. 2 - L'Associazione intende:
a) attivamente partecipare alla affermazione di un'Italia democratica in cui, nel rispetto delle leggi e delle istituzioni, tutti i cittadini collaborino al bene della collettività;
b) concorrere a sviluppare la crescita morale, sociale e culturale della Nazione.

Art. 3 - L'A.N.R.P., che ha carattere apartitico ed è senza fine di lucro, in particolare:
a) mantiene viva la memoria di coloro che immolarono la vita per la salvezza della Patria e tributa loro ogni Organigramma onoranza;
b) conserva e custodisce il patrimonio morale - amore alla libertà individuale e collettiva del pensiero e dell'espressione, senso della solidarietà, rispetto della vita e della dignità umana - che i Reduci, con le loro sofferenze nei campi di prigionia e di internamento e con la partecipazione alla lotta di liberazione, hanno acquisito, con l'impegno di trasmetterlo alle nuove generazioni;
c) promuove un proprio centro studi, documentazione e ricerca, con biblioteca specializzata ed archivio annessi, per effettuare attività, di studio e di ricerca, su problemi relativi alla prigionia militare, rivolte al mondo dell'educazione;
d) collabora a programmi di cooperazione e solidarietà nel volontariato per lo sviluppo economico, sociale e culturale di tutti i popoli, nell'interesse supremo della pace;
e) tutela gli interessi morali e materiali dei soci, promuovendo una rete di servizi e di opere sociali atte a favorire il superamento degli squilibri e degli stati di bisogno, dando loro ogni forma di assistenza e di aiuto possibile, specialmente a quelli di disagiate condizioni;
f) realizza un organico programma di formazione e di istruzione generale, anche utilizzando le provvidenze disposte a tal fine dalle leggi in vigore;
g) svolge ed attua ogni iniziativa ritenuta utile per conseguire gli obiettivi specifici e a tal fine assume anche incarichi che siano ad essa conferiti da Enti pubblici e privati o da disposizioni di legge.

dei soci
Art. 5 - I Soci dell'A.N.R.P. si distinguono in soci effettivi e soci aderenti. Possono essere soci effettivi:
a) i militari e militarizzati che siano stati catturati sui vari fronti di guerra dalle truppe delle Nazioni Unite sino all'8 settembre 1943;
b) i militari e militarizzati che a seguito degli eventi dell'8 settembre siano stati catturati dalle forze del tripartito e deportati nei territori germanici, giapponesi od occupati, a causa di guerra dalle forze stesse del tripartito;
c) i militari, i militarizzati e civili, che a seguito degli eventi bellici siano stati, dalle Autorità del posto o dagli alleati, internati;
d) i militari ed i militarizzati che a seguito degli eventi siano stati sbandati in Francia o nei Balcani, ed abbiano in seguito cooperato con le forze partigiane francesi e balcaniche o con truppe delle Nazioni Unite;
e) i militari ed i militarizzati che dopo l'8 settembre 1943 abbiano cooperato con le forze armate delle Nazioni Unite, nonchè coloro che parteciparono alla guerra di liberazione;
f) coloro che, per motivi patriottici, politici e razziali, siano stati deportati in Germania;
g) i militari ed i civili che siano stati rastrellati dalle forze nazifasciste in Italia ed internati nei campi di concentramento in Italia;
h) i genitori, la moglie, i figli ed i fratelli dei Caduti e categorie equiparate, di cui ai precedenti comma.
Possono essere soci aderenti: i familiari dei Reduci di cui alle categorie previste dai precedenti comma del presente articolo.