Comunicati

In  riferimento alla norma approvata nel decreto legge n. 3513 cosiddetto “Milleproroghe”,  che prorogava   al 25 aprile 2016 i termini per la presentazione di proposte al valor militare per i caduti, i comuni e le province, nonché per la concessione della qualifica di partigiano, pubblichiamo il testo del decreto DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 2016 recante “Modalità di concessione  di  ricompense  al  valor  militare  per  i caduti, i comuni e le province e per la concessione delle  qualifiche partigiane e delle decorazioni al valor militare”.

Il testo è stato pubblicato in gazzetta il 21 luglio 2016.

In base all’art. 1, comma 1 del presente decreto, la scadenza per la presentazione delle domande prevista dall’art.  7-bis  del  decreto-legge 30 dicembre 2015,   n.210, ( convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n.  21) al 25 aprile 2016, deve intendersi entro 30 giorni dalla Pubblicazione del presente decreto, ossia entro il 21 agosto 2016.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

30 giugno 2016

Modalità di concessione  di  ricompense  al  valor  militare  per  i caduti, i comuni e le province e per la concessione delle  qualifiche  partigiane e delle decorazioni al valor militare. (16A05271)

(GU n.169 del 21-7-2016)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e  integrazioni  recante  disciplina   dell’attività   di   Governo   e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante  ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  a  norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme  generali  sull’ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle amministrazioni pubbliche;

Visto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data  1°  ottobre 2012, recante  ordinamento  delle  strutture  generali  della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data  22 novembre 2010  concernente  l’autonomia  finanziaria  e  contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  recante  il  Codice dell’ordinamento militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.   90, recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in materia di ordinamento militare;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale  21  agosto  1945,  n. 518,  recante  disposizioni  concernenti  il   riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e l’esame delle proposte di ricompensa;

Vista la legge 28 marzo 1968, n. 341,  concernente  riapertura  dei  termini per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani  e  per l’esame delle proposte di decorazioni al valor militare;

Visto l’art. 1, commi da 7-bis a 7-quinquies del  decreto-legge  30  dicembre 2015,  n.  210,  recante  proroga  di  termini  previsti  da disposizioni legislative, convertito, con modificazioni, dalla  legge  25 febbraio 2016, n. 21;

Rilevato che è stato presentato alla Camera  dei  deputati,  nella  seduta di mercoledì 10 febbraio 2016, n. 566,  l’ordine  del  giorno 9/03513-A/004, accolto, che impegna il Governo ad adottare un decreto  del Presidente del Consiglio  dei  ministri  per  l’attuazione  delle disposizioni di cui all’art. 1, commi da  7-bis  a  7-quinquies,  del  decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, che preveda modalità,  tempi e soggetti legittimati a presentare le istanze per il  riconoscimento  delle onorificenze al valor militare e della qualifica di partigiano, nonché l’acquisizione del parere  di  un  comitato,  da  costituirsi  presso il Ministero della  difesa  ed  operante  a  titolo  gratuito, composto da rappresentanti delle Forze armate  e  delle  Associazioni  dei partigiani;

Evidenziato, altresì, che il suddetto ordine del giorno impegna il  Governo al recupero,  in  capo  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei ministri, delle attribuzioni della commissione di secondo  grado,  di  cui all’art. 4 del  decreto  legislativo  luogotenenziale  21  agosto 1945, n. 518;

Evidenziato, inoltre, che, ai sensi dell’art.  1,  comma  7-quater,  del decreto-legge 30 dicembre  2015,  n.  210,  l’attribuzione  delle ricompense al valore non comporta  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza pubblica;

Su proposta del Ministro della difesa;

Decreta:

Art. 1

Istanze di concessione di ricompense al valor militare per i  caduti,    i comuni e le  province  e  per  la  concessione  delle  qualifiche  partigiane e delle decorazioni al valor militare

  1. Le istanze di concessione di ricompense al valor militare per i  caduti, i comuni e le province e per la concessione delle  qualifiche partigiane e  delle  decorazioni  al  valor  militare  presentate  al  Ministero della difesa entro il termine del 25 aprile  2016,  fissato dall’art.  7-bis  del  decreto-legge  30  dicembre  2015,   n.   210,  convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016,  n.  21, sono trasmesse alla Direzione generale per il personale militare  del Ministero  della  difesa  entro   trenta   giorni   dalla   data   di pubblicazione  del   presente   decreto,   corredate   dell’eventuale documentazione.
  2. Le eventuali istanze presentate ad amministrazioni diverse  dal  competente Ministero della difesa sono trasmesse, entro  il  medesimo termine di cui al comma 1, alla Direzione generale per  il  personale  militare del Ministero della difesa, unitamente  alla  documentazione già prodotta dall’instante e dall’amministrazione ricevente.

Art. 2

Comitato per i pareri

  1. Per l’esame delle istanze il Ministro della difesa  costituisce  presso la Direzione generale per il personale militare,  con  proprio decreto da adottarsi entro il termine di dieci giorni dalla data  del  presente provvedimento, un comitato composto  da  tre  rappresentanti delle Forze armate, di cui  uno,  nel  grado  di  generale  di  corpo  d’armata o equivalente, con funzioni  di  presidente,  prescelti  dal Ministro  medesimo  tra  gli  ufficiali,  anche  in  ausiliaria.  Del  comitato  fanno  parte,  altresì,  sei  rappresentanti  direttamente designati dalle associazioni partigiane ANPI, FIVL e FIAP.
  2. La partecipazione al comitato è gratuita e non è consentita la corresponsione di alcun rimborso spese per i suoi componenti.

Art. 3

Criteri, requisiti e termini per la definizione delle istanze

  1. Ai fini dell’esame delle istanze di cui al presente decreto, il  comitato di cui all’art. 2 si attiene ai requisiti e  ai  criteri  di cui  agli  articoli  7,  8,  9,  10  e  11  del  decreto  legislativo  luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.
  2. Il comitato può chiedere di  integrare  la  domanda  prodotta,  assegnando un termine per la produzione della documentazione.
  3. Il comitato esprime il proprio parere su ciascuna istanza e  lo  trasmette alla Direzione generale per il personale militare  che,  in caso di parere favorevole, predispone conforme  determinazione  e  la  trasmette  al  Ministro  della  difesa  per  il  conferimento   delle onorificenze di cui all’art. 5, comma 1.

Art. 4

Competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri

  1. In caso di parere contrario del comitato, la Direzione generale  per il personale militare trasmette  l’istanza  alla  Presidenza  del Consiglio   dei   ministri,   Dipartimento   per   il   coordinamento  amministrativo, che  la  definisce,  trasmettendone  gli  esiti  alla Direzione generale per il  personale  militare  del  Ministero  della  difesa.  In  caso  di  definizione  favorevole,  il  direttore  della Direzione generale per il personale militare  trasmette  la  relativa  proposta  al  Ministro  della  difesa  per  il   conferimento   delle onorificenze di cui all’art. 5, comma 1.
  2. In caso di esito contrario al  riconoscimento  della  qualifica  richiesta, la Direzione generale per il personale  militare  notifica la decisione all’interessato.

Art. 5

Conferimento delle ricompense, concessione delle qualifiche e delle decorazioni

  1. Le ricompense al valor militare per i caduti,  i  comuni  e  le  province  e  la  concessione  delle  qualifiche  partigiane  e  delle decorazioni  al  valor  militare  sono  conferite  con  decreto   del  Presidente della Repubblica.
  2. Ai sensi dell’art. 7-quater del decreto-legge 30 dicembre 2015,  n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio  2016, n. 21, il conferimento di cui al comma 1  ha  effetti  solo  ai  fini  delle ricompense al valore, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la finanza pubblica.

Art. 6

Funzionamento del comitato

  1. Il Ministero della difesa, attraverso la Direzione generale per  il personale militare, garantisce il supporto a  tutte  le  attività del comitato attraverso le risorse umane e strumentali disponibili  a  legislazione vigente.

Roma, 30 giugno 2016

Il Ministro della difesa

Pinotti

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri

De Vincenti