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Statuto

ANRP

Statuto

 


Lo Statuto

 

 

Approvato nel Congresso straordinario a Roma
il 14 marzo 2026


TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I
Sede e Scopi

Art. 1 – Denominazione, costituzione, durata e sede

L’Associazione, costituita nel 1948 ed eretta in ente morale con D.P.R. 30 Maggio 1949 (G.U. n.181/1949), dotata di personalità giuridica di diritto privato, è denominata «Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia, dall’Internamento e dalla Guerra di Liberazione e loro familiari ente del Terzo Settore», altrimenti denominata «ANRP – Archivio Nazionale di Ricerca sulle Prigionie ETS», in breve «ANRP ETS».

L’Associazione, già dotata della qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell’abrogato art. 10 del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, assume la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) con l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni.

A decorrere dall’iscrizione nel RUNTS, l’Associazione fa uso dell’indicazione di ente del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L’Associazione ha durata illimitata e sede legale in Roma.

Art. 2. – Finalità

L’Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via principale, delle attività di interesse generale di cui al successivo articolo 3.

In particolare, l’Associazione adotta e sviluppa ogni utile iniziativa atta a sostenere e coordinare una coerente azione di promozione sociale, culturale, storica ed europeista di interesse collettivo, al fine di:

a) mantenere viva la memoria di coloro che sacrificarono la vita per la libertà e la dignità della persona umana e della patria;

b) valorizzare il ricordo del comune sacrificio dei reduci dalle prigionie di guerra e politiche, quale auspicio per pacifiche relazioni tra i popoli e gli stati, nonché quale monito operante per l’eliminazione delle guerre, intese come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali;

c) organizzare, in occasione delle ricorrenze del calendario civile iniziative commemorative a livello locale, nazionale e internazionale e in particolar modo concorrere a dare attuazione, in tutte le sue parti, alla Legge 13 gennaio 2025, n.6 (G.U. n. 25 del 31 gennaio 2025), istitutiva della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale;

d) promuovere la formazione e l’educazione allo sviluppo del bene comune e alla cultura della pace mediante iniziative tendenti all’esaltazione del suo valore;

e) partecipare attivamente all’affermazione del diritto internazionale, degli ideali europeisti, di un’Italia democratica e dei suoi ordinamenti fissati dalla Costituzione repubblicana, sollecitando i cittadini a collaborare, con iniziative mirate a una cultura giuridica armonizzata, in materia di applicazione dei concetti di solidarietà, sussidiarietà e cooperazione, ispirati alla fratellanza tra i popoli, nel rispetto dei diritti umani e nel ripudio di ogni forma di violenza;

f) mantenere e sviluppare relazioni di condivisione e cooperazione con le forze armate e con quelle preposte alla difesa dell’ordine pubblico, sicuri presidi delle istituzioni democratiche e repubblicane;

g) tutelare gli interessi morali e materiali dei soci, delle loro famiglie e dei loro discendenti e svolgere in ogni campo in loro favore tutte le iniziative possibili intese ad elevarne le condizioni morali, culturali e materiali;

h) ricercare intese unitarie con le associazioni similari, nazionali ed internazionali, mediante collegamenti anche a carattere permanente e federativo, per il conseguimento dei fini comuni. L’Associazione per il raggiungimento degli scopi di cui sopra può interagire con le amministrazioni dello Stato, delle regioni, degli enti locali, degli enti pubblici e privati, con quelli di altri Stati, delle istituzioni europee e degli organismi internazionali.

L’Associazione è autonoma ed indipendente da qualsiasi partito o forza politica.

Art. 3. – Attività

L’Associazione per l’attuazione delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale di cui all’art. 2, svolge le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modifiche e integrazioni:

  • educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
  • interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
  • ricerca scientifica di particolare interesse sociale, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
  • erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività interesse generale, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera u) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
  • promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli e della nonviolenza, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera v) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
  • promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera w) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

In particolare, nell’ambito dei settori di interesse generale sopra indicati, l’Associazione, privilegiando le attività a carattere collettivo, potrà porre in essere iniziative intese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a:

a) curare la realizzazione, la gestione e il funzionamento di attività museali e luoghi della memoria, nonché di studi, documentazione e ricerca bibliotecaria e archivistica;

b) concorrere e sostenere la tutela e la valorizzazione, nel territorio nazionale e all’estero, dei monumenti e siti della memoria, organizzando in loco anche cerimonie commemorative;

c) promuovere gli studi, la ricerca e la raccolta di documenti sulla prigionia, la guerra di liberazione e l’internamento di militari e civili, con particolare riferimento al retaggio della vicenda concentrazionaria e al suo significato storico, affinché tale memoria resti operante nel tempo quale monito contro ogni nuova forma di prigionia;

d) potenziare lo studio, la raccolta e la valorizzazione documentale del grande contributo dato dai prigionieri di guerra, dagli internati e dai partecipanti alla lotta di Liberazione, alla configurazione dell’attuale società civile, sia nazionale che internazionale per l’affermazione degli ideali perenni di libertà, di democrazia, di pace, di solidarietà, di uguaglianza e di giustizia;

e) perseguire finalità nel settore di tutela dell’attività artistica e storica per fini di interesse generale;

f) organizzare, favorire e gestire incontri, convegni, seminari, mostre, corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento ad ogni livello, ispirati ad una cultura della pace, atti a favorire la crescita civile, in speciale modo, delle nuove generazioni facendo sì che possano venire a conoscenza dei fatti legati alla guerra di Liberazione, alla prigionia, alla deportazione, all’internamento, al lavoro coatto e alle azioni in cui si concretizzò l’oppressione del nazifascismo e di ogni altro totalitarismo;

g) produrre e diffondere materiale didattico, opuscoli, libri, riviste, audiovisivi e quanto ritenuto utile, per favorire consapevolezza e sensibilizzazione sui temi associativi, nonché sulla memoria, la pace, la solidarietà e i diritti umani, anche attraverso raccolta di fondi, campagne istituzionali o specifiche che possano prevedere eventi, vendite e simili;

h) promuovere, realizzare e/o partecipare, nel volontariato, ad organici programmi di solidarietà e assistenza per lo sviluppo economico, sociale, culturale, educativo e formativo dei paesi emergenti, ispirandosi ai principi di pace, quale primario bene dell’umanità, e alle direttrici delle Nazioni Unite, nonché agli orientamenti ed alle politiche dell’Unione Europea e a quelle nazionali sulla cooperazione internazionale;

i) realizzare ogni altra iniziativa che, secondo le necessità di tempo e di luogo, sarà ritenuta dagli organi statutari conforme agli scopi ed adeguata al loro conseguimento, nonché assumere commissioni ed incarichi conferiti da enti pubblici o privati o da disposizioni di legge.

Le suddette attività possono essere svolte per conto proprio e/o su accordi specifici con enti pubblici o privati, italiani od esteri.

L’Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui sopra, purché secondarie e strumentali alle attività di interesse generali stesse, secondo i criteri e i limiti definiti dall’art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, dal D.M. n. 107 del 19 maggio 2021 e dalle successive modificazioni e integrazioni. A tal fine, è demandata al Consiglio Direttivo Centrale di cui al successivo art. 26 l’individuazione delle attività diverse esercitabili, nel rispetto dei suddetti limiti e criteri.

L’Associazione può svolgere attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, e in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Capo II
Associati

Art. 4 – Associati

L’Associazione ha carattere nazionale e persegue le proprie finalità in sinergia con le proprie articolazioni territoriali, costituite secondo le modalità previste dal presente Statuto e di cui al successivo Capo IX, con cui condivide finalità e principi.

L’associato di una articolazione territoriale è anche associato della Associazione Nazionale.

Il numero degli associati è illimitato. Gli associati, di seguito anche “soci” hanno pari diritti e doveri, e si distinguono nelle seguenti categorie:

a) “Socio d’Onore”: coloro che militari, siano stati catturati sui vari fronti dalle truppe delle Nazioni Unite sino all’8 settembre 1943 o che entro detta data abbiano preso parte alle operazioni di guerra; o siano stati catturati dalle forze del tripartito e deportati e internati nei territori germanici, giapponesi o occupati, a causa di guerra, dalle forze stesse del tripartito; coloro che per motivi patriottici, politici o razziali siano stati deportati o internati in Germania, in Giappone o nei territori da essi controllati; i militari, militarizzati e civili che, a seguito degli eventi suddetti, siano stati sbandati in Francia o nei Balcani ed abbiano in seguito cooperato con le forze partigiane francesi e balcaniche o con truppe delle Nazioni Unite; i militari, militarizzati e civili che, dopo l’8 settembre 1943, abbiano fatto parte quali combattenti alla guerra di liberazione inquadrati nei reparti regolari delle FF.AA., o di gruppi organizzati di partigiani o cooperato con le forze armate delle Nazioni Unite; i militari, militarizzati e civili che siano stati rastrellati dalle forze naziste in Italia ed internati nei campi di concentramento nel territorio nazionale; i militari, discriminati, che, a seguito degli eventi dell’8 settembre 1943, furono costretti a rifugiarsi in Svizzera o nei territori di stati neutrali onde sfuggire alla cattura da parte delle truppe nazifasciste, nonché coloro che siano stati internati all’estero dalle Autorità del posto o dagli Alleati;

b) “Socio familiare”: il coniuge, figli, nipoti, pronipoti e discendenti dei soggetti di cui alla precedente lettera, al fine di diffondere e dare continuità alla conoscenza dei valori e degli ideali, di cui i soggetti di cui alla precedente lettera a) sono portatori e che hanno consegnato alle nuove generazioni;

c) “Socio aderente”: vengono altresì ammessi, senza discriminazione alcuna, coloro che, pur non rientrando nelle su elencate categorie, condividano il patrimonio ideale, morale e i valori e le finalità dell’Associazione e intendano contribuire con il loro impegno concreto alla realizzazione ed alla continuità nel tempo agli scopi associativi, rispettandone lo Statuto e i Regolamenti.

Art. 5. –Cause ostative all’ammissione

Non possono essere ammessi all’Associazione coloro che, pur appartenendo ad una delle categorie di cui al precedente articolo:

  • siano stati dichiarati responsabili, con provvedimento definitivo, di violazioni dell’onore militare;
  • partecipino a organizzazioni vietate dalla legge.

Art. 6. – Ammissione degli associati

Le domande di ammissione devono essere presentate dall’aspirante associato all’articolazione territoriale del luogo di residenza ovvero, in mancanza, all’articolazione con la quale sussista un rapporto di collegamento o direttamente all’Associazione Nazionale.

La domanda deve contenere la dichiarazione di accettazione delle disposizioni del presente Statuto e dei regolamenti, nonché l’impegno a rispettarne le prescrizioni.

La sussistenza dei requisiti per l’ammissione, come definiti dal presente Statuto, è verificata dal legale rappresentante dell’Associazione territoriale di riferimento o da un suo delegato (qualora l’articolazione territoriale sia un’Associazione autonoma), o dal legale rappresentante nazionale o da un suo delegato. In caso di esito positivo della verifica, questi dispone l’ammissione, rilascia la tessera unica nazionale e, ove necessario, né dà comunicazione all’Associazione nazionale, anche ai fini dell’annotazione nel libro degli associati.

Qualora il legale rappresentante, o suo delegato, ravvisi elementi ostativi all’ammissione, la domanda è rimessa al Consiglio Direttivo Centrale, che delibera in merito alla domanda con decisione motivata. In caso di mancato accoglimento della domanda, il Consiglio Direttivo Centrale deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all’interessato

L’aspirante associato può proporre ricorso al Collegio dei Probiviri entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego.

Art. 7. – Rapporto associativo

Il rapporto associativo è volto a garantire l’effettiva partecipazione alla vita associativa e al perseguimento delle finalità statutarie, con esclusione della temporaneità della partecipazione stessa.

Art. 8 – Diritti degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

  • partecipare alla vita associativa e alle attività promosse dall’Associazione;
  • partecipare con diritto di voto, alle Assemblee dell’articolazione territoriale alla quale sono iscritti, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
  • eleggere i Delegati al Congresso Nazionale, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
  • partecipare direttamente al Congresso Nazionale con diritto di voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, nei casi e secondo le modalità previste dal presente Statuto;
  • recedere in qualsiasi momento dall’Associazione;
  • consultare i libri sociali dell’Associazione, facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo Centrale, che ne consentirà la consultazione, nel rispetto della normativa vigente.

L’accesso ai libri sociali avviene in modo da non intralciare la gestione amministrativa, con possibilità di ottenere copie a proprie spese. Gli associati sono tenuti alla riservatezza sulle informazioni acquisite nell’esercizio del diritto di accesso.

Art. 9 – Doveri degli associati

 Gli associati sono tenuti a:

  1. a) osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi associativi;
  2. b) versare la quota associativa annuale secondo le modalità stabilite;
  3. c) mantenere un comportamento conforme ai principi e alle finalità dell’Associazione, improntato a correttezza, lealtà e spirito di solidarietà.

Art. 10. – Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per:

  1. a) decesso;
  2. b) dimissioni volontarie, che devono essere presentate per iscritto al rappresentante legale pro tempore o a un suo delegato e che decorreranno dal giorno successivo a quello in cui le stesse sono presentate;
  3. c) esclusione deliberata ai sensi delle disposizioni in materia disciplinare.

L’esclusione è disposta quando il socio violi le disposizioni statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell’Associazione, ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali e/o all’immagine dell’Associazione. Costituisce causa di esclusione anche il mancato pagamento della quota associativa annuale, previa messa in mora dell’associato e decorso del termine assegnato per adempiere.

L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo Centrale. Contro il provvedimento di esclusione l’interessato può presentare ricorso, entro venti giorni dalla data di comunicazione dell’esclusione. Il ricorso verrà esaminato dal Collegio dei Probiviri di cui al successivo Capo VIII nella prima riunione ordinaria.

Il socio dimissionario o escluso per mancato pagamento della quota associativa può presentare nuova domanda di ammissione secondo le modalità previste dallo Statuto.

La qualità di associato è personale e non trasmissibile. Le quote associative non sono rivalutabili né rimborsabili. La perdita della qualifica non dà diritto alla restituzione di quanto versato e comporta la decadenza dalle eventuali cariche ricoperte. Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.

Art. 11 – Soci onorari

Il Consiglio Direttivo Centrale può conferire il titolo di Socio Onorario a persone fisiche, enti o persone giuridiche, che si siano rese particolarmente benemerite nei confronti dell’Associazione.

Qualora il titolo sia conferito a enti o persone giuridiche, questi esercitano i diritti associativi tramite il proprio legale rappresentante o un delegato formalmente designato.

I Soci onorari sono associati a tutti gli effetti e godono dei diritti e doveri previsti per gli associati dal presente Statuto.

Capo III
Mezzi di finanziamento

Art. 12. – Risorse economiche

L’Associazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse, nel rispetto della normativa vigente.

In particolare, le risorse dell’Associazione possono provenire da:

  • le quote associative, nella misura fissata dal Consiglio Direttivo Centrale che possono comprendere una quota addizionale destinata all’organizzazione associativa di domiciliazione;
  • contributi degli associati;
  • erogazioni liberali, donazioni e lasciti;
  • contributi pubblici e privati, anche di provenienza estera;
  • entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D.lgs. 117/2017;
  • entrate derivanti da attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 6 del D.lgs. 117/2017 e alle relative disposizioni di attuazione;
  • proventi da attività di raccolta fondi svolte ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 117/2017;
  • rendite e proventi del patrimonio.

Art. 13 – Destinazione del patrimonio e degli utili e avanzi di gestione e assenza di scopo di lucro

Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO II
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 14. – Organi

Sono organi dell’Associazione:

a) il Congresso;

b) il Consiglio Nazionale;

c) il Consiglio Direttivo Centrale;

d) il Presidente dell’Associazione;

e) L’Organo di controllo;

f) il Collegio dei Probiviri.

Capo I
Congresso

Art. 15. – Congresso

Il Congresso è l’organo sovrano dell’Associazione e rappresenta la totalità degli associati.

Il Congresso può essere ordinario o straordinario ed è costituito dagli associati in regola con il pagamento della quota associativa e iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi, che vi partecipano direttamente ovvero mediante delegati eletti dalle articolazioni territoriali, secondo quanto stabilito dal presente Statuto. La partecipazione può avvenire singolarmente oppure, qualora l’Associazione abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento, con il sistema dei delegati, proporzionati al numero degli associati appartenenti alle rispettive articolazioni territoriali, secondo quanto stabilito dall’apposito regolamento sul funzionamento del Congresso. In tal caso, il Congresso è preceduto da assemblee separate tenute presso le articolazioni territoriali che provvedono all’elezione dei delegati. L’elezione dei delegati avviene in modo da assicurare, in ogni caso, la rappresentanza proporzionale delle minoranze espresse in seno a ciascuna assemblea separata.

Qualora, in presenza di un numero di associati non inferiore a cinquecento, il Congresso si svolga mediante il sistema delle assemblee territoriali per l’elezione dei delegati, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 24, comma 5, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 2540 del Codice civile. Un apposito regolamento, approvato dal Consiglio Nazionale, disciplina le modalità operative per la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i procedimenti elettorali per la nomina dei delegati e ogni altro aspetto attuativo, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dal presente Statuto e dall’articolo 2540 del Codice civile, in quanto compatibile.

Le deliberazioni del Congresso sono sovrane e vincolano gli organi associativi.

Partecipano al Congresso, senza diritto di voto qualora non siano delegati, i componenti uscenti del Consiglio Nazionale, del Consiglio Direttivo Centrale, dell’Organo di controllo e del Collegio dei Probiviri, nonché i Presidenti Emeriti di cui al successivo art. 31.

Art. 16. – Compiti del Congresso

Spetta al Congresso:

a) deliberare sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello Statuto;

b) fissare le direttive generali di massima per la vita associativa;

c) eleggere e revocare il Consiglio Nazionale, il Consiglio Direttivo Centrale, il Presidente dell’Associazione, l’Organo di controllo ed il Collegio dei Probiviri, nonché, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti;

e) deliberare l’eventuale trasformazione, o scioglimento dell’Associazione e decidere sulla destinazione del patrimonio sociale.

Inoltre, qualora l’Associazione abbia un numero di associati inferiore a cinquecento, spettano all’Assemblea le seguenti ulteriori competenze:

f) approvare il bilancio d’esercizio e, quando previsto, il bilancio sociale;

g) approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

h) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

Art. 17 – Convocazione del Congresso

Il Congresso è convocato dal Presidente dell’Associazione, su deliberazione del Consiglio Direttivo Centrale, in via ordinaria ogni quattro anni e comunque entro tre mesi prima della scadenza del quadriennio degli organi associativi. Qualora l’Associazione abbia un numero di associati inferiore a cinquecento, il Congresso è convocato ogni anno per l’approvazione del bilancio.

L’avviso di convocazione, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo della prima e della seconda convocazione e dell’ordine del giorno, recante gli argomenti su cui deliberare, è pubblicato almeno trenta giorni prima sul sito istituzionale dell’Associazione ed è comunicato agli associati all’indirizzo di posta elettronica risultante dal libro degli associati, se fornito, o con altro mezzo idoneo a garantirne la conoscibilità.

Qualora, in presenza di un numero di associati non inferiore a cinquecento, il Congresso si svolga mediante il sistema delle assemblee territoriali per l’elezione dei delegati, l’avviso è pubblicato e comunicato almeno novanta giorni prima della data fissata per il Congresso, al fine di consentire lo svolgimento delle assemblee territoriali.

Le adunanze del Congresso possono tenersi mediante mezzi di telecomunicazione e con espressione del voto per via elettronica, ove il Congresso sia convocato anche in tale modalità e purché sia possibile verificare l’identità del soggetto che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

Art. 18 – Svolgimento dei lavori del Congresso

I lavori del Congresso sono dichiarati aperti dal Presidente dell’Associazione che, coadiuvato dal Presidente dell’Organo di controllo e del Collegio dei Probiviri o da un loro delegato, assolve anche al compito di verifica poteri.

L’assemblea congressuale elegge, all’inizio dei lavori, un ufficio di presidenza, il quale sarà costituito da un Presidente e un segretario.

Spetta alla presidenza del Congresso:

a) preparare, d’intesa col Presidente dell’Associazione, la procedura dei lavori;

b) curare la direzione dei lavori del Congresso.

L’ufficio di presidenza del Congresso assolve anche al compito di seggio elettorale per le votazioni finali.

Le votazioni del Congresso avverranno, su indicazione dello stesso, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Art. 19 Congresso ordinario

Il Congresso in via ordinaria è validamente costituito in prima convocazione con la presenza del cinquanta per cento più uno dei soci presenti o rappresentati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Esso delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei soci presenti o rappresentati, su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.

Art. 20 – Congresso straordinario

Il Congresso è convocato in via straordinaria per deliberare sulle modifiche dello Statuto, sulla trasformazione, sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio, nonché nei seguenti casi:

a) per l’elezione del Consiglio Nazionale e/o del Consiglio Direttivo Centrale qualora il numero dei loro componenti, per dimissioni o altre cause, venga a ridursi a meno della metà;

b) tutte le volte che il Presidente dell’Associazione lo ritenga opportuno o su richiesta motivata del Consiglio Nazionale, del Consiglio Direttivo Centrale, dell’Organo di controllo o del Collegio dei Probiviri;

c) quando sia fatta richiesta da un terzo delle organizzazioni associative regolarmente costituite o da non meno di un quarto dei soci effettivi.

Nell’ipotesi di cui alla lettera a), il Congresso deve essere indetto entro tre mesi.

Il Congresso in via straordinaria è validamente costituito in prima convocazione con la presenza o la rappresentanza di almeno due terzi degli associati; in seconda convocazione, che resta fissata per il giorno successivo, il Congresso è validamente costituito se sia presente o rappresentato il cinquanta per cento più uno degli associati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli associati presenti o rappresentati, salvo quanto previsto per le modifiche statutarie, per le deliberazioni di trasformazione e per lo scioglimento dell’Associazione.

Per le modifiche dello Statuto e per la trasformazione dell’Associazione occorre il voto favorevole di almeno due terzi degli associati presenti o rappresentati.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21 – Pubblicità delle delibere

Tutte le delibere congressuali, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dei verbali del Congresso, sono divulgate ai soci con la pubblicazione, anche in sintesi, sulla home page del sito web dell’Associazione e/o sull’organo ufficiale dell’Associazione.

Capo II
Consiglio nazionale

 Art. 22 – Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale sovraintende, nel rispetto delle disposizioni statutarie, all’andamento generale e alla funzionalità dell’Associazione, nonché alla concreta attuazione delle deliberazioni del Congresso.

Esso è composto dal Presidente dell’Associazione, membro di diritto, e da dieci membri eletti tra gli associati dal Congresso.

Il Consiglio Nazionale entra in carica subito dopo le elezioni e riceve le consegne dal Consiglio uscente.

Art. 23 – Partecipazione alle sedute del Consiglio Nazionale

Alle sedute del Consiglio Nazionale, presieduto e coordinato dal Presidente dell’Associazione, possono partecipare su regolare convocazione, con voto consultivo, qualora non siano anche consiglieri nazionali, i membri del Consiglio Direttivo Centrale, oltre che, senza diritto al voto, il Presidente dell’ufficio di presidenza del Congresso, i Presidenti emeriti, il Presidente del Collegio dei Probiviri, l’Organo di controllo o un componente di detti organi da essi delegato.

Art. 24Riunioni e competenze del Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale si riunisce di norma due volte l’anno, e in via straordinaria, quando lo ritenga opportuno il Presidente, o lo richiedano un terzo dei suoi componenti, o il Consiglio Direttivo Centrale.

Sono di competenza del Consiglio Nazionale:

a) indicare le linee programmatiche dell’attività associativa annuale e pluriennale prevista dallo Statuto, definendone gli obiettivi e gli indirizzi operativi;

b) qualora l’Associazione abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento, approvare il bilancio d’esercizio consuntivo nonché, ove previsto, il bilancio sociale, proposti dal Consiglio Direttivo Centrale;

c) deliberare sui regolamenti per l’esecuzione dello Statuto, sul Regolamento di contabilità e delle organizzazioni associative nonché, qualora l’Associazione abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento, sul regolamento sul funzionamento del Congresso;

d) provvedere a tutto quanto sia dallo Statuto espressamente demandato al suo giudizio e su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Presidente dell’Associazione o dal Consiglio Direttivo Centrale.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Nazionale sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente dell’Associazione e dal segretario verbalizzante.

Art. 25Convocazione e funzionamento del Consiglio Nazionale

Gli avvisi di convocazione del Consiglio Nazionale devono essere diramati almeno quindici giorni prima della data fissata per l’inizio dei lavori, mediante comunicazione ai suoi componenti, all’indirizzo di posta elettronica risultante agli atti dell’Associazione o con altro mezzo idoneo a garantirne la conoscibilità.

L’avviso deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo di svolgimento della seduta, nonché l’ordine del giorno.

Il membro del Consiglio Nazionale che per tre volte consecutive e senza giustificato motivo non interviene alle sedute verrà considerato dimissionario.

Alle riunioni è possibile partecipare anche da remoto, purché sia possibile verificare l’identità del soggetto che partecipa e vota e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

Le riunioni del Consiglio Nazionale si svolgono in unica convocazione e sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Capo III
Consiglio direttivo centrale

Art. 26 – Consiglio Direttivo Centrale

Il Consiglio Direttivo Centrale è l’organo di amministrazione dell’Associazione ed è eletto dal Congresso ogni quattro anni. Esso è composto da cinque membri, ivi compreso il Presidente dell’Associazione. Ai componenti del Consiglio Direttivo Centrale si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all’art. 2382 del Codice civile.

All’interno del Consiglio Direttivo Centrale, oltre al Presidente vicario, sono di norma nominati un segretario e un tesoriere.

Le riunioni del Consiglio Direttivo Centrale sono in unica convocazione e sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Art. 27 – Convocazione e funzionamento del Consiglio Direttivo Centrale

Il Consiglio Direttivo Centrale, presieduto e coordinato dal Presidente, si riunisce di norma ogni tre mesi ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei suoi membri lo riterrà necessario.

Le convocazioni del Consiglio Direttivo Centrale sono effettuate mediante avviso comunicato ai componenti all’indirizzo di posta elettronica risultante dagli atti dell’Associazione o con altro mezzo idoneo a garantirne la conoscibilità, almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. L’avviso deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’orario e il luogo della seduta.

Il Consiglio delibera a maggioranza e in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo Centrale sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante.

Il membro del Consiglio Direttivo Centrale che per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, non interviene alle sedute verrà considerato dimissionario e sostituito dal primo dei non eletti.

Art. 28 – Compiti del Consiglio Direttivo Centrale

Il Consiglio Direttivo Centrale è dotato dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.

Al consiglio direttivo competono in particolare:

a) attuare le finalità associative nel rispetto dello Statuto e dare esecuzione alle deliberazioni del Congresso e agli indirizzi programmatici del Consiglio Nazionale;

b) assumere le decisioni inerenti le spese straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell’Associazione;

c) curare lo sviluppo dell’Associazione, nonché deliberare in merito all’istituzione e al riconoscimento delle articolazioni territoriali di cui al successivo art. 37 del presente Statuto ed esercitare su di esse il controllo e l’alta sorveglianza;

d) predisporre un piano programmatico ed economico relativo alle attività da svolgere nell’anno sociale;

e) presentare la relazione annuale da sottoporre al Consiglio Nazionale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti;

f) redigere annualmente il bilancio d’esercizio, composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di enti del Terzo settore da sottoporre all’approvazione del Consiglio Nazionale;

g) ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, redigere il bilancio sociale, in conformità alle relative linee guida ministeriali da sottoporre all’approvazione del Consiglio Nazionale;

h) documentare, nella relazione di missione, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitate;

i) determinare l’importo della quota associativa ed eventualmente regolamentare i metodi più idonei da seguire per l’ammissione di nuovi soci;

j) redigere le proposte di modifica dello Statuto da sottoporre all’approvazione del Congresso nazionale;

k) decidere relativamente alle attività e ai servizi di missione e complementari da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali;

l) curare gli adempimenti relativi al deposito di atti, documenti e informazioni presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

m) espletare ogni funzione che lo Statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

Capo IV
Presidente dell’associazione

Art. 29 – Presidente dell’Associazione

Il Presidente dell’Associazione, eletto dal Congresso tra gli associati, ha la rappresentanza legale, giudiziale e stragiudiziale dell’Associazione, a tutti gli effetti di legge.

Dirige l’attività associativa e prende i provvedimenti di urgenza, riferendone al Consiglio Direttivo Centrale e/o al Consiglio Nazionale, secondo competenza, nella prima seduta utile.

Al Presidente possono essere delegati dal Consiglio Direttivo Centrale e/o dal Consiglio Nazionale parte dei poteri ad essi spettanti.

Il Presidente é sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal Presidente Vicario.

Art. 30 – Compiti del Presidente dell’Associazione

Il Presidente dell’Associazione dichiara aperti i lavori del Congresso, presiede e coordina l’attività del Consiglio Nazionale e del Consiglio Direttivo Centrale, vigila perché siano osservate le norme dello Statuto e dei regolamenti e l’esecuzione delle delibere del Congresso, del Consiglio Nazionale e del Consiglio Direttivo Centrale.

Al Presidente, inoltre, spetta:

a) nominare i rappresentanti presso gli enti nazionali ed internazionali alla cui gestione l’Associazione è interessata, o negli organismi di cui è chiamata a far parte;

b) nominare, anche tra associati non componenti del Consiglio Direttivo Centrale, i delegati allo svolgimento di particolari funzioni;

c) assumere decisioni inerenti le spese ordinarie, per la gestione dell’Associazione.

Egli ha la facoltà di rilasciare procure per la stipulazione di atti che interessino l’Associazione nonché di prendere ogni decisione inerente la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione.

Può intervenire, di persona o a mezzo di delegati, a tutte le riunioni ed assemblee delle organizzazioni e degli organi territoriali associati.

 

Capo V
Presidente Emerito

Art. 31 – Presidente Emerito

Il titolo di Presidente Emerito dell’Associazione può essere conferito dal Consiglio Direttivo Centrale, su proposta del Presidente dell’Associazione, a coloro che abbiano ricoperto la carica di Presidente Nazionale per almeno due mandati.

Capo VI
Segretario e Tesoriere

Art. 32 Segretario e Tesoriere

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo Centrale e cura la tenuta dei relativi libri e registri, nonché assiste il Presidente dell’Associazione e ne attua le direttive.

Il tesoriere provvede, dietro direttive e sotto vigilanza del Presidente, a quanto necessario per l’amministrazione (contabilità, tesoreria, economato, ecc.).

Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite alla stessa persona, con la qualifica di Segretario generale. Tale incarico, su proposta del Presidente dell’Associazione, può essere affidato anche a una persona esterna al Consiglio Direttivo Centrale, che partecipa alle riunioni del Consiglio stesso senza diritto di voto.

 

Capo VII
Organo di controllo

Art. 33 – Organo di controllo

L’Organo di controllo è composto da tre componenti effettivi, tutti scelti, anche tra i non soci, dal Congresso. Il Congresso elegge altresì due membri supplenti, che comporranno lo stesso organo nel caso del venir meno dei corrispondenti membri effettivi.

Nella sua prima riunione il collegio medesimo elegge, tra i sindaci effettivi, il Presidente, che deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 2397, comma 2 del codice civile. I medesimi requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei membri supplenti. Con riferimento alle cause di ineleggibilità e decadenza, si applica l’art. 2399 del codice civile.

L’Organo di controllo:

  1. vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
  2. vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione sul suo concreto funzionamento;
  3. esercita compiti di monitoraggio sull’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’Associazione, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modifiche e integrazioni;
  4. attesta che il bilancio sociale, ove previsto, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

I componenti dell’Organo di controllo assistono, senza diritto di voto, alle riunioni del Congresso, del Consiglio Nazionale e del Consiglio Direttivo Centrale.

Art. 34 – Revisione legale dei conti

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti è nominato quando obbligatorio ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. L’incarico della revisione legale dei conti può essere attribuito, con decisione del Congresso, all’Organo di controllo, a condizione che tutti i suoi membri siano Revisori Legali iscritti nell’apposito registro, o, in alternativa, è attribuito ad un revisore legale dei conti o una società di revisione legale esterni iscritti nell’apposito registro.

 

Capo VIII
Collegio dei Probiviri

Art. 35 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri, scelti dal Congresso. Il Congresso elegge altresì due membri supplenti, che comporranno lo stesso organo nel caso del venir meno dei corrispondenti membri effettivi.

Uno dei membri, eletto dal collegio, ne assume le funzioni di Presidente.

La carica di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con le altre cariche associative.

Art. 36 – Competenze del Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri decide, con esclusione di ogni altra giurisdizione interna, le eventuali controversie insorte tra associati e tra questi e l’Associazione o i suoi organi, e giudica ex bono et aequo, senza formalità di procedura ma nel rispetto del principio del contraddittorio.

Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

 

Capo IX
Articolazioni territoriali

Art. 37 – Articolazioni territoriali

L’Associazione si articola sul territorio mediante articolazioni territoriali, che operano nel rispetto delle finalità e dei principi dell’Associazione Nazionale.

Le articolazioni territoriali possono assumere:

  1. la forma di articolazioni interne, prive di autonomia giuridica e patrimoniale, istituite con deliberazione del Consiglio Direttivo Centrale dell’Associazione Nazionale;
  2. la forma di associazioni autonome territoriali, dotate di autonomia giuridica, gestionale e patrimoniale, che aderiscono all’Associazione Nazionale previa deliberazione del Consiglio Direttivo Centrale, secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Le articolazioni territoriali costituite in forma di associazioni autonome territoriali sono disciplinate dai successivi articoli del presente Capo IX. Le associazioni autonome territoriali adottano nella propria denominazione l’indicazione “Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia, dall’Internamento e dalla Guerra di Liberazione e loro familiari”, integrata dall’indicazione dell’ambito territoriale di riferimento, secondo le modalità stabilite dal presente Statuto.

Art. 38. – Organizzazioni periferiche associative

Le articolazioni territoriali costituite, in Italia e all’estero, in forma di associazioni autonome territoriali (di seguito “organizzazioni periferiche associative”), sono libere associazioni senza scopo di lucro, ai sensi degli artt. 36, 37 e 38 del codice civile, che sorgono per volontà dei soci ivi domiciliati, con lo scopo di provvedere territorialmente all’organizzazione e allo sviluppo dell’Associazione.

Esse promuovono tutte quelle attività formative, culturali, sociali, assistenziali e celebrative ritenute utili al perseguimento delle finalità statutarie, garantendo unità, collaborazione e coesione dell’organizzazione.

Art. 39.Riconoscimento e adesione delle organizzazioni periferiche associative

Le organizzazioni periferiche associative sono riconosciute aderenti all’Associazione con attestato rilasciato dal Presidente dell’Associazione, su deliberazione del Consiglio Direttivo Centrale.

L’adesione all’Associazione comporta che l’organizzazione sia considerata, a tutti gli effetti, articolazione territoriale autonoma dell’Associazione Nazionale. Tale autonomia non comporta al soggetto che la rappresenta alcun diritto di voto distinto e in aggiunta a quello dei singoli soci ad essa appartenenti.

Art. 40. – Funzione delle organizzazioni periferiche associative

La singola organizzazione periferica rappresenta l’espressione della realtà associativa presente nel territorio ed è sede in cui tale realtà – avendo ambiti d’azione affini e problematiche comuni – sviluppa le proprie attività, anche in rapporto alla specifica dinamica sociale di ciascun ambito, al fine di promuovere solidarietà e definire criteri di azione comune e di partecipazione, in coerenza con gli artt. 2 e 3 del presente Statuto.

Art. 41.Autonomia organizzativa e disciplina delle organizzazioni periferiche associative

Le singole organizzazioni periferiche associative hanno libertà d’azione e sono costituite secondo criteri di razionalità, generalmente a livello regionale, tenendo come riferimento il criterio di divisione regionale di cui all’art. 131 della Costituzione della Repubblica Italiana e, a livello estero, di norma per singolo Stato.

Le organizzazioni territoriali possono predisporre sottostrutture, ove sussistano giustificate ragioni di utilità organizzativa, allo scopo di facilitare i rapporti nell’attuazione dell’azione di rappresentanza associativa.

Le sottostrutture, pur essendo parte integrante dell’organizzazione, sono rette da propri organi.

Le organizzazioni periferiche associative che vengano meno ai doveri di cui al presente Statuto, ovvero che con atti o fatti di indisciplina rechino o possano recare danno al prestigio e/o al buon andamento dell’Associazione, sono passibili, secondo la gravità del caso, di richiamo o di revoca del riconoscimento di cui al precedente articolo 39.

Art. 42. – Ordinamento interno delle organizzazioni periferiche associative

L’ordinamento interno e l’amministrazione delle organizzazioni periferiche associative sono regolati dalle norme stabilite nei regolamenti interni, nel provvedimento di riconoscimento di cui di cui all’ articolo 39 del presente Statuto e dallo Statuto dell’organizzazione periferica stessa, in conformità a quanto previsto dal presente Statuto.

Per le prerogative e le modalità di funzionamento degli organi delle suddette organizzazioni, valgono, in quanto applicabili, le norme relative agli organi nazionali.

Art. 43. – Patrimonio e responsabilità delle organizzazioni periferiche associative

Ogni singola organizzazione periferica associativa ha un patrimonio proprio, distinto da quello della sede nazionale e delle altre organizzazioni territoriali, composto da immobili, beni mobili, attrezzature, automezzi e da ogni altro bene destinato alle attività istituzionali.

Resta escluso qualsivoglia vincolo di solidarietà debitoria tra le organizzazioni periferiche associative e la sede nazionale.

Capo X
Comitati, commissioni e organismi vari

Art. 44. – Costituzione di comitati e commissioni

E’ facoltà del Consiglio Direttivo Centrale costituire organismi collegiali, composti da persone dotate di specifiche competenze, anche tra soggetti non associati, al fine di studiare particolari problemi inerenti all’attività dell’Associazione.

Art. 45. – Funzionamento dei Comitati e delle Commissioni

I compiti, i limiti, i doveri e le modalità di funzionamento degli organismi di cui all’articolo precedente sono indicati nel provvedimento di nomina.

Essi devono attenersi alle deliberazioni e alle norme che li disciplinano.

I comitati, le commissioni e gli organismi vari sono presieduti e coordinati dal Presidente dell’Associazione o da un suo delegato.

Capo XI
Disposizioni comuni ai vari organi

Art. 46.Durata delle cariche e gratuità degli incarichi

La durata delle cariche degli eletti a qualsiasi organo previsto dal presente Statuto è di quattro anni. Gli eletti sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o decadenza di un componente di un organo associativo, disposte con deliberazione dell’organo stesso, subentra il primo dei non eletti.

I componenti subentrati in sostituzione di altri, per qualsiasi motivo, restano in carica per il solo periodo residuo.

Lo svolgimento delle cariche associative e degli incarichi che i singoli associati siano chiamati a ricoprire, sia in via continuativa sia saltuaria, ha carattere esclusivamente onorifico, volontario e gratuito.

 

TITOLO III
FINANZA E CONTABILITA’

Capo I
Anno sociale e finanziario

Art. 47. – Esercizio sociale e bilanci

L’anno sociale e l’esercizio finanziario vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo Centrale predispone il bilancio d’esercizio da sottoporre all’approvazione del Consiglio Nazionale entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Il bilancio d’esercizio, composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice del Terzo Settore e della normativa attuativa vigente.

Ove ritenuto opportuno, e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, il Consiglio Direttivo Centrale predispone altresì il bilancio sociale, redatto secondo le linee guida ministeriali vigenti, da sottoporre all’approvazione del Consiglio Nazionale.

I bilanci sono depositati presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 48. – Libri sociali

L’Associazione tiene i libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente.

In particolare, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono tenuti:

a) il libro degli associati;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Congresso, nel quale sono trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Nazionale, del Consiglio Direttivo Centrale, dell’Organo di controllo e degli altri organi sociali;

d) il registro dei volontari.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, con le modalità previste dall’articolo 8 del presente Statuto.

 

TITOLO IV
DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE

Art. 49.Entrata in vigore e iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore

Il presente Statuto, approvato dal Congresso, entra in vigore con l’iscrizione dell’Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Con l’entrata in vigore del presente Statuto si intendono abrogati i precedenti statuti e le disposizioni regolamentari incompatibili con esso.

Art. 50.Scioglimento dell’Associazione

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dal Congresso in seduta straordinaria, secondo le modalità previste dal presente Statuto, su proposta del Consiglio Direttivo Centrale, che provvede altresì alla nomina dei liquidatori.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1 del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aventi finalità analoghe.

Art. 51. – Clausola di rinvio e foro competente

Per quanto non previsto espressamente dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), del Codice civile e delle altre norme di legge vigenti in materia.

Per ogni controversia devoluta alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria è competente il Foro di Roma.