Statuto

 

statuto

Lo Statuto

 

 

Approvato nel XXVII Congresso Nazionale straordinario a Caprarola (VT)
il 10, 11 e 12 ottobre 2013


TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I
Sede e Scopi

Art. 1. – L’«Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia, dall’Internamento e dalla Guerra di Liberazione», ente morale D.P.R. 30 Maggio 1949 (G.U. n.181/1949) con personalità giuridica di diritto privato e sede in Roma, integra la propria denominazione con le parole «e loro familiari – onlus», in quanto più rispondente alla sua evoluzione associativa.
Per effetto di tale integrazione la denominazione diventa    «Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia, dall’Internamento, dalla Guerra di Liberazione e loro familiari – onlus», in breve «ANRP Ente Morale-onlus», rimanendo invariato ogni altro riconoscimento.

Art. 2. – L’Associazione, di durata illimitata, senza scopo di lucro, autonoma ed indipendente da qualsiasi partito o forza politica, adotta e sviluppa ogni utile iniziativa atta a sostenere e coordinare una coerente azione di promozione sociale, culturale, storica e patriottica di interesse collettivo, al fine di:
a) mantenere viva la memoria di coloro che immolarono la vita per la salvezza della patria e tributare loro ogni onoranza;
b) valorizzare il ricordo del comune sacrificio dei reduci, quale auspicio per pacifiche relazioni tra i popoli e gli stati, nonché quale monito operante per l’eliminazione delle guerre, intese come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali;
c) promuovere l’educazione alla cultura della pace mediante iniziative tendenti all’esaltazione del suo valore, quale primario bene dell’umanità;
d) partecipare attivamente all’affermazione di un’Italia democratica e dei suoi ordinamenti fissati dalla Costituzione repubblicana, sollecitando i cittadini a collaborare, con iniziative mirate a una cultura giuridica armonizzata, in materia di applicazione dei concetti di solidarietà, sussidiarietà e cooperazione, ispirati alla fratellanza tra i popoli, nel rispetto dei diritti umani e nel ripudio di ogni forma di violenza;
e) mantenere e sviluppare rapporti fraterni con le forze armate e con quelle preposte alla difesa dell’ordine pubblico, sicuro presidio delle istituzioni democratiche e repubblicane;
f) tutelare gli interessi morali e materiali dei soci, delle loro famiglie e dei loro successori e svolgere in ogni campo in loro favore tutte le iniziative possibili intese ad elevarne le condizioni morali, culturali e materiali, promuovendo, anche d’intesa con altre organizzazioni, una rete di servizi e di opere sociali atte a superare gli squilibri e gli stati di bisogno;
g) ricercare l’intesa unitaria con le associazioni similari, nazionali ed internazionali, mediante collegamenti anche a carattere permanente e federativo, per il conseguimento dei fini comuni. L’Associazione per il raggiungimento degli scopi di cui sopra può interagire con le amministrazioni dello Stato, delle regioni, degli enti locali, degli enti pubblici e privati e degli organismi internazionali.

Art. 3. – L’Associazione per l’attuazione delle finalità di cui all’art. 2, privilegiando le attività a carattere collettivo, potrà porre in essere iniziative intese in via esplicativa a:
a) curare la realizzazione, la gestione e il funzionamento di un museo luogo della memoria, di un centro studi, documentazione e ricerca con biblioteca e archivio annessi;
b) concorrere e sostenere la tutela e la valorizzazione, nel territorio nazionale e all’estero, dei monumenti e siti della memoria e della rimembranza, organizzando in loco anche cerimonie commemorative;
c) promuovere gli studi, la ricerca e la raccolta di documenti sulla prigionia e l’internamento, affinché il retaggio della vicenda concentrazionaria resti operante nel tempo, quale monito per le nuove forme di prigionia;
d) potenziare lo studio, la raccolta e la valorizzazione documentale del grande contributo dato dai prigionieri di guerra, dagli internati e dai partecipanti alla lotta di Liberazione, alla configurazione dell’attuale società civile, sia nazionale che internazionale per l’affermazione degli ideali perenni di libertà, di democrazia, di pace, di solidarietà, di uguaglianza e di giustizia;
e) perseguire finalità nel settore di tutela dell’attività artistica e storica prevista dal n. 7 dell’art. 10 del d.lgs. 460/97 per fini di interesse generale;
f) organizzare, favorire e gestire incontri, convegni, seminari, mostre, corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento ad ogni livello, ispirati ad una cultura della pace, atti a favorire la crescita civile, in speciale modo, delle nuove generazioni facendo sì che possano venire a conoscenza dei fatti legati alla guerra di Liberazione, alla prigionia, alla deportazione, all’internamento, al lavoro coatto e alle azioni in cui si concretizzò l’oppressione del nazifascismo e di ogni altro totalitarismo;
g) produrre e diffondere materiale didattico, opuscoli, libri, riviste, audiovisivi e quanto ritenuto utile, per favorire consapevolezza e sensibilizzazione sui temi associativi, nonché sulla memoria, la pace, la solidarietà e i diritti umani, anche attraverso raccolta di fondi, campagne istituzionali o specifiche che possano prevedere eventi, vendite e simili;
h) promuovere, realizzare e/o partecipare, nel volontariato, ad organici programmi di solidarietà e assistenza per lo sviluppo economico, sociale, culturale, educativo e formativo dei paesi emergenti, ispirandosi ai principi di pace, quale primario bene dell’umanità, e alle direttrici delle Nazioni Unite, nonché agli orientamenti ed alle politiche dell’Unione Europea e a quelle nazionali sulla cooperazione internazionale;
i) realizzare ogni altra iniziativa che, secondo le necessità di tempo e di luogo, sarà ritenuta dagli organi statutari conforme agli scopi ed adeguata al loro conseguimento, nonché assumere commissioni ed incarichi conferiti da enti pubblici o privati o da disposizioni di legge.
Le suddette attività possono essere svolte per conto proprio e/o su accordi specifici con enti pubblici o privati, italiani od esteri.
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse per legge, ivi comprese quelle accessorie per natura, poiché integrative e funzionali allo sviluppo dell’attività istituzionale.

Capo II
Soci

Art. 4. – L’Associazione si compone di soci effettivi e onorari.
Sono ammessi a soci effettivi:
a) i militari e militarizzati che siano stati catturati sui vari fronti dalle truppe delle Nazioni Unite sino all’8 settembre 1943 o che entro detta data abbiano preso parte alle operazioni di guerra;
b) i militari, militarizzati e civili che, a seguito degli eventi dell’8 settembre 1943, siano stati catturati dalle forze del tripartito e deportati e internati nei territori germanici, giapponesi o occupati, a causa di guerra, dalle forze stesse del tripartito;
c) coloro che per motivi patriottici, politici o razziali siano stati deportati o internati in Germania, in Giappone o nei territori da essi controllati;
d) i militari, militarizzati e civili che, a seguito degli eventi suddetti, siano stati sbandati in Francia o nei Balcani, ed abbiano in seguito cooperato con le forze partigiane francesi e balcaniche o con truppe delle Nazioni Unite;
e) i militari, militarizzati e civili che, dopo l’8 settembre 1943, abbiano fatto parte quali combattenti alla guerra di Liberazione inquadrati nei reparti regolari delle FF.AA., o di gruppi organizzati di partigiani o cooperato con le forze armate delle Nazioni Unite;
f) i militari, militarizzati e civili che siano stati rastrellati dalle forze naziste in Italia ed internati nei campi di concentramento nel territorio nazionale;
g) i militari, regolarmente discriminati, che, a seguito degli eventi dell’8 settembre 1943, furono costretti a rifugiarsi in Svizzera o nei territori di stati neutrali onde sfuggire alla cattura da parte delle truppe nazifasciste, nonché coloro che siano stati internati all’estero dalle Autorità del posto o dagli Alleati.
Vengono altresì ammessi a soci effettivi:
i figli, i nipoti, i pronipoti, i discendenti e i familiari dei soggetti di cui alle precedenti lettere da a) a g), che si riconoscano nei principi espressi all’art.2 del presente Statuto, al fine di dare continuità ai valori e agli ideali di cui i reduci sono portatori.

Art. 5. – Non possono far parte dell’Associazione:
a) coloro che siano venuti meno alle leggi dell’onore militare;
b) coloro che, pur appartenendo ad una delle categorie di cui al precedente articolo, dopo l’8 settembre 1943 abbiano volontariamente collaborato, sotto qualsiasi forma, con i nazifascisti;
c) gli ex prigionieri o internati militari o civili che abbiano esercitato atti di violenza o di coercizione morale nei confronti di altri prigionieri o internati o abbiano inflitto vessazioni ai propri compagni di prigionia.

Art. 6. – L’ammissione a socio è deliberata dal consiglio direttivo centrale su richiesta dell’aspirante socio ed è subordinata al godimento dei diritti politici e civili, nonché a comprovata moralità.
I soci debbono serbare, in ogni caso, condotta seria, dignitosa ed onesta ed ispirarsi, specie nelle relazioni con gli altri soci e con gli organi associativi, a quei principi di lealtà e di fraterna solidarietà che stanno alla base del contenuto morale dell’Associazione.

Art. 7. – Il rapporto associativo é volto a garantire l’effettiva partecipazione alla vita associativa e non potrà in nessun caso essere temporaneo.
Il socio effettivo con la propria adesione, partecipando attivamente alle iniziative proposte ai vari livelli, contribuisce a potenziare l’Associazione.
Ciascun socio ha diritto di usufruire dei servizi assicurati e organizzati dall’Associazione.

Art. 8. – Ogni socio effettivo esercita il diritto all’elettorato attivo e passivo, mediante voto e parimenti intervenendo nei modi, luoghi e momenti in cui si costituisce l’azione associativa.
Esso é tenuto a:
a) cooperare efficacemente e lealmente all’incremento morale e materiale dell’Associazione;
b) ritirare annualmente la tessera, che è unica per tutta l’Associazione, e versare la relativa quota sociale;
c) osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, le deliberazioni dei congressi, delle assemblee, nonché le direttive che, nell’ambito delle disposizioni medesime, sono emanate dagli organi associativi.

Art. 9. – La qualifica di socio effettivo si perde per:
a) decesso;
b) dimissioni volontarie, che devono essere presentate per iscritto al consiglio direttivo centrale e che decorreranno dal giorno successivo a quello in cui le stesse sono presentate;
c) cancellazione, per mancato rinnovo della tessera annuale, dal giorno successivo a quello stabilito per la chiusura del tesseramento, che di norma è fissato al 30 Aprile di ogni anno;
d) espulsione, dalla data di notifica della delibera. L’espulsione è prevista quando il socio violi le disposizioni del presente Statuto, ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali e/o all’immagine dell’Associazione. L’espulsione è deliberata dal consiglio direttivo centrale. Contro il suddetto provvedimento l’interessato può presentare ricorso, entro venti giorni dalla data di comunicazione dell’espulsione. Il ricorso verrà esaminato dal collegio dei probiviri nella prima riunione ordinaria.
Il socio dimissionario o cancellato per mancato rinnovo della tessera annuale, potrà essere riammesso solo attraverso una nuova domanda e conseguente deliberazione del consiglio direttivo centrale.
La perdita, per qualsiasi caso, della qualifica di socio effettivo non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione.
Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.

Art. 10. – Il titolo di socio onorario può essere conferito dal presidente dell’Associazione, sentito il consiglio direttivo centrale a chi, con servigi di eccezionale importanza per l’Associazione, si sia reso altamente benemerito.
Il socio onorario, iscritto in apposito Albo, non ha diritto di espressione di voto, a meno che non sia socio effettivo e in regola con gli obblighi di cui all’art. 8.
Il titolo di socio onorario può, per speciali benemerenze, essere attribuito anche a città ed enti pubblici o privati.

Capo III
Mezzi di finanziamento

Art. 11. – L’Associazione provvede al finanziamento delle proprie attività con:
a) le quote associative, nella misura fissata dal consiglio nazionale che possono comprendere una quota addizionale destinata all’organizzazione associativa di domiciliazione;
b) i contributi volontari dei soci;
c) le eventuali donazioni ed oblazioni e liberalità di singoli cittadini;
d) i contributi eventuali dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici e privati;
e) gli eventuali contributi di provenienza estera erogati da soggetti privati, aziende, istituzioni e stati;
f) il ricavato di conferenze, spettacoli, pubblicazioni e di qualsiasi altra iniziativa intesa ad aumentare il capitale sociale e le entrate annuali;
g) le rendite del patrimonio associativo.

TITOLO II
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 12. – Sono organi dell’Associazione:
a) il congresso;
b) il consiglio nazionale;
c) il consiglio direttivo centrale;
d) il presidente dell’Associazione;
e) il collegio dei sindaci;
f) il collegio dei probiviri;
g) le organizzazioni territoriali associative.

Capo I
Congresso

Art. 13. – Il congresso è l’organo supremo dell’Associazione e rappresenta la totalità dei soci. Il congresso può essere ordinario o straordinario ed è costituito da tutti i soci effettivi regolarmente iscritti o rappresentati dai loro delegati. La partecipazione al congresso può avvenire pertanto singolarmente o con il sistema dei delegati delle organizzazioni territoriali associative, distinti e proporzionati al numero dei soci ad esse aderenti, secondo quanto stabilito per ogni tornata congressuale dal consiglio direttivo centrale. In detto caso il congresso sarà preceduto da assemblee territoriali, che eleggeranno i propri delegati.
Le deliberazioni congressuali sono sovrane e impegnano gli organi esecutivi a perseguire le vie più idonee al raggiungimento dei fini associativi stabiliti dal congresso stesso.
Al congresso partecipano, senza diritto a voto, qualora non siano anche delegati, i componenti uscenti del consiglio nazionale, del consiglio direttivo centrale, del collegio dei sindaci e del collegio dei probiviri.

Art. 14. – Spetta al congresso:
a) approvare lo Statuto e sue modifiche;
b) fissare le direttive generali di massima per la vita associativa;
c) deliberare su questioni che abbiano carattere programmatico generale e che impegnino la totalità dei soci;
d) eleggere il consiglio nazionale, il consiglio direttivo centrale, il presidente dell’Associazione, il collegio dei sindaci ed il collegio dei probiviri;
e) deliberare la trasformazione o l’eventuale scioglimento dell’Associazione e decidere sulla destinazione del patrimonio sociale.

Art. 15. – Il congresso è convocato dal presidente dell’Associazione, su delibera del consiglio direttivo centrale, in via ordinaria ogni tre anni e comunque entro tre mesi prima della scadenza del triennio degli organi associativi.
Almeno trenta giorni prima della data della convocazione, verranno indicati, mediante pubblicazione dell’avviso sulla home page del sito web dell’Associazione e/o sull’organo ufficiale dell’Associazione, il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.

Art. 16. – I lavori del congresso sono dichiarati aperti dal presidente dell’Associazione che, coadiuvato dal presidente del collegio dei sindaci e dei probiviri o da un loro delegato, assolve anche al compito di verifica poteri.
L’assemblea congressuale elegge, all’inizio dei lavori, un ufficio di presidenza, il quale sarà costituito da un presidente, un segretario e un questore.
Spetta alla presidenza del congresso:
a) preparare, d’intesa col presidente dell’Associazione, la procedura dei lavori;
b) curare la direzione dei lavori del Congresso.
L’ufficio di presidenza del congresso assolve anche al compito di seggio elettorale per le votazioni finali.
Le votazioni del congresso avverranno, su indicazione dello stesso, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Art. 17. – Il congresso in via ordinaria è validamente costituito in prima convocazione con la presenza del cinquanta per cento più uno dei soci o rappresentati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
Esso delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei soci presenti o rappresentati, su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.
Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno tre ore.

Art. 18. – Il congresso in via straordinaria è validamente costituito in prima convocazione con la presenza o la rappresentanza di almeno due terzi degli associati; in seconda convocazione, che resta fissata per il pomeriggio dello stesso giorno, il congresso è validamente costituito se sia presente o rappresentato il cinquanta per cento più uno dei soci effettivi.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli associati presenti o rappresentati, mentre per deliberare le modifiche allo Statuto, lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno due terzi degli associati presenti o rappresentati.
In sede straordinaria il congresso deve anche essere convocato:
a) per l’elezione del consiglio nazionale e/o del consiglio direttivo centrale qualora il numero dei loro componenti, per dimissioni o altre cause, venga a ridursi a meno della metà, dopo aver esaurita la surrogazione con i supplenti;
b) tutte le volte che il presidente dell’Associazione lo ritenga opportuno o su richiesta motivata del consiglio nazionale, del consiglio direttivo centrale, del collegio dei sindaci o dei probiviri;
c) quando sia fatta richiesta da un terzo delle organizzazioni associative regolarmente costituite o da non meno di un quarto dei soci effettivi.
Nelle ipotesi di cui alla lettera a) il congresso deve essere indetto entro tre mesi.

Art. 19. – Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali del congresso, sono divulgati ai soci con la pubblicazione, anche in sintesi, sulla home page del sito web dell’Associazione e/o sull’organo ufficiale dell’Associazione.

Capo II
Consiglio nazionale


Art. 20.
– Il consiglio nazionale sovraintende, nel rispetto delle norme dettate dallo Statuto, all’andamento dell’Associazione per la concreta funzionalità in tutte le sue manifestazioni, nonché ai deliberata del congresso.
Esso è composto, oltre che dal presidente dell’Associazione membro di diritto, da quattordici membri eletti, tra i soci effettivi, dall’assemblea congressuale.
Entra in carica subito dopo le elezioni e riceve le consegne dal consiglio uscente.

Art. 21. – Alle sedute del consiglio nazionale, presieduto e coordinato dal presidente dell’Associazione, intervengono con voto consultivo, qualora non siano anche consiglieri nazionali, i membri del consiglio direttivo centrale, oltre che, senza diritto al voto, il presidente dell’ufficio di presidenza del congresso, il presidente del collegio dei sindaci e del collegio dei probiviri o un componente di detti organi da essi delegato.

Art. 22. – Il consiglio nazionale si riunisce di norma due volte l’anno, e in via straordinaria, quando lo ritenga opportuno il presidente, o lo richiedano un terzo dei suoi componenti, o il consiglio direttivo centrale, o il collegio dei sindaci o dei probiviri.
Sono di competenza del consiglio nazionale:
a) porre in atto le linee programmatiche dell’attività associativa annuale e pluriennale prevista dallo Statuto, definendone gli obiettivi e le linee di operatività;
b) approvare il rendiconto morale e finanziario dell’esercizio scaduto e il bilancio preventivo presentati dal consiglio direttivo centrale;
c) deliberare sui regolamenti per l’esecuzione dello Statuto, del regolamento di contabilità e del regolamento delle organizzazioni associative;
d) determinare la misura della quota sociale annuale di cui all’art. 8 lettera b);
e) provvedere a tutto quanto sia dallo Statuto espressamente demandato al suo giudizio e su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal presidente dell’Associazione o dal consiglio direttivo centrale o dal collegio dei sindaci o dei probiviri.
Le sedute e le deliberazioni del consiglio nazionale sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal presidente dell’Associazione e dal consigliere-segretario.

Art. 23. – Gli avvisi di convocazione del consiglio nazionale devono essere diramati almeno quindici giorni prima della data fissata per l’inizio dei lavori, mediante pubblicazione dell’avviso, sulla home page del sito web dell’Associazione, contenente il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.
Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno tre ore.
Il membro del consiglio nazionale che per tre volte consecutive per qualsiasi motivo non interviene alle sedute verrà considerato dimissionario e sostituito dal primo dei non eletti.

Capo III
Consiglio direttivo centrale

Art. 24. – Il consiglio direttivo centrale è l’organo direttivo dell’Associazione ed è eletto dal congresso ogni tre anni. Esso è composto da cinque membri, ivi compreso il presidente dell’Associazione.
All’interno del consiglio direttivo centrale sono di norma nominati due vice presidenti, dei quali uno, designato dal presidente, con funzioni di Vicario, un segretario e un tesoriere.
Le riunioni del consiglio direttivo centrale sono in unica convocazione e sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Art. 25. – Il consiglio direttivo centrale, presieduto e coordinato dal presidente, si riunisce di norma ogni due mesi ovvero ogni qual volta il presidente o la maggioranza dei suoi membri lo riterrà necessario.
Le convocazioni del consiglio direttivo debbono essere effettuate con avviso pubblicato, sulla home page del sito web dell’Associazione, almeno sette giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’orario ed il luogo della seduta.
Il consiglio delibera a maggioranza e in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
Le sedute e le deliberazioni del consiglio direttivo centrale sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Il membro del consiglio direttivo centrale che per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, non interviene alle sedute verrà considerato dimissionario e sostituito dal primo dei non eletti.

Art. 26. – Il consiglio direttivo centrale è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
Al consiglio direttivo competono in particolare:
a) porre in atto gli scopi sociali secondo le norme fissate dallo Statuto, nonché i deliberata del congresso e del consiglio nazionale;
b) prendere decisioni inerenti le spese straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell’Associazione;
c) curare lo sviluppo dell’Associazione, nonché riconoscere le organizzazioni periferiche associative in Italia e all’estero ed esercitare su di esse il controllo e l’alta sorveglianza;
d) presentare un piano programmatico ed economico relativo alle attività da svolgere nell’anno sociale;
e) predisporre la relazione annuale da sottoporre al consiglio nazionale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti;
f) redigere annualmente il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all’approvazione del consiglio nazionale;
g) determinare i metodi più idonei da seguire per il tesseramento e l’ammissione di nuovi soci;
h) redigere i regolamenti e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporre all’approvazione, a seconda delle competenze, del congresso o del consiglio nazionale;
i) decidere relativamente alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali;
j) espletare ogni funzione che lo Statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

Capo IV
Presidente dell’associazione

Art. 27. – Il presidente, nominato dal congresso tra i soci effettivi, ha la firma e la rappresentanza legale, giudiziale e stragiudiziale, a tutti gli effetti di legge, dell’Associazione.
Dirige l’attività associativa e prende i provvedimenti di urgenza, riferendone al consiglio direttivo centrale e/o al consiglio nazionale, secondo competenza, nella prima seduta utile.
Al presidente potranno essere delegati dal consiglio direttivo centrale e/o dal consiglio nazionale parte dei poteri ad essi spettanti.
Il presidente é sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal vicepresidente vicario.

Art. 28. – Il presidente dichiara aperti i lavori del congresso, presiede e coordina l’attività del consiglio nazionale e del consiglio direttivo centrale; vigila perché siano osservate le norme dello Statuto e dei regolamenti e l’esecuzione delle delibere del congresso, del consiglio nazionale e del consiglio direttivo centrale.
Al presidente, inoltre, spetta:
a) nominare i rappresentanti presso gli enti nazionali ed internazionali alla cui gestione l’Associazione è interessata, o negli organismi di cui è chiamata a far parte;
b) nominare, anche tra i soci esterni al consiglio direttivo centrale, i delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal consiglio stesso;
c) prendere decisioni inerenti le spese ordinarie, per la gestione dell’Associazione.
Egli ha la facoltà di rilasciare procure per la stipulazione di atti che interessino l’Associazione nonché di prendere ogni decisione inerente la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione.
Può intervenire, di persona o a mezzo di delegati, a tutte le riunioni ed assemblee delle organizzazioni e degli organi territoriali associati.
Il presidente trasmette annualmente, ove previsto, all’autorità vigilante copia del rendiconto nonché relazione sull’attività svolta dall’Associazione a dimostrazione del concreto perseguimento dei fini istituzionali.

Capo V
Presidente onorario

Art. 29. – Il titolo di presidente onorario dell’Associazione può essere conferito dal consiglio direttivo centrale, su proposta del presidente, al socio effettivo che abbia acquisito per lungo tempo eccezionali meriti nella tutela degli interessi morali e materiali della Associazione e degli associati.

Capo VI
Segretario e Tesoriere

Art. 30. – Il segretario redige i verbali delle riunioni del consiglio direttivo centrale e cura la tenuta dei relativi libri e registri (tesseramento, organizzazione, affari generali, ecc.), nonché assiste il presidente e ne attua le direttive.
Il tesoriere provvede, dietro direttive e sotto vigilanza del presidente, a quanto necessario per l’amministrazione (contabilità, tesoreria, economato, ecc.).
Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite alla stessa persona, con la qualifica di segretario generale. Tale incarico, su proposta del presidente dell’Associazione, può essere affidato anche a un socio esterno al consiglio direttivo centrale, che partecipa alle riunioni del consiglio stesso senza diritto di voto.

Capo VII
Collegio dei sindaci

Art. 31. – Il collegio dei sindaci è composto da cinque componenti di cui tre sindaci effettivi e due supplenti, tutti scelti, anche tra i non soci, dal congresso.
Nella sua prima riunione il collegio medesimo elegge, tra i sindaci effettivi, il presidente, che deve possibilmente essere iscritto nel registro ufficiale dei revisori dei conti.
Non è compatibile la carica di membro del collegio dei sindaci con le altre cariche associative.

Art. 32. – Le funzioni del collegio sindacale sono quelle indicate dall’art. 2403 del Codice civile e inoltre quelle di:
a) vigilare sull’andamento della gestione economica-finanziaria;
b) esaminare, controllare ed accertare la correttezza di tutte le scritture;
c) verificare l’adempimento delle disposizioni statutarie riguardanti le condizioni stabilite per l’approvazione del bilancio.
Per tutto quanto non detto valgono le norme contenute nel Capo V, VI Sezione del Titolo V del libro V del Codice civile.

Capo VIII
Collegio dei probiviri


Art. 33.
– Il collegio dei probiviri è composto di cinque membri, di cui tre probiviri effettivi e due supplenti, scelti anche tra i non soci, dal congresso.
Uno dei membri, eletto dal collegio, disimpegna le funzioni di presidente.
Non è compatibile la carica di membro del collegio dei probiviri con le altre cariche associative.

Art. 34. – Il collegio dei probiviri decide, con esclusione di ogni altra giurisdizione, le eventuali controversie insorte tra soci e tra questi e l’Associazione o i suoi organi, e giudica «ex bono et aequo», senza formalità di procedura, ma con il rispetto del contraddittorio.
Le deliberazioni del collegio dei probiviri sono inappellabili.

 

Capo IX
Organizzazioni periferiche associative

Art. 35. – Le organizzazioni periferiche associative costituitesi, in Italia e all’estero, sono libere associazioni senza scopo di lucro (artt. 36, 37 e 38 del codice civile) che sorgono per volontà dei soci ivi domiciliati, con lo scopo di provvedere territorialmente all’organizzazione e allo sviluppo dell’Associazione.
Esse promuovono tutte quelle attività formative, culturali, sociali, assistenziali e patriottiche che ritengono utili, tali da garantire sempre una solidale e fraterna collaborazione e mantenere all’organizzazione unità e compattezza.

Art. 36. – Le organizzazioni periferiche associative sono riconosciute aderenti all’Associazione con attestato rilasciato dal presidente, su deliberazione del consiglio direttivo centrale.
L’adesione all’Associazione comporta che la organizzazione sia considerata da tutti e sempre come «ente periferico» di un’Associazione nazionale riconosciuta quale ente morale.

Art. 37. – La singola organizzazione periferica rappresenta l’incontro della realtà associativa presente nel territorio ed è sede in cui tale realtà – avendo un ambito d’azione affine e problemi comuni – tende a sviluppare il proprio servizio, anche in rapporto alla dinamica sociale specifica di ciascun territorio, al fine di raggiungere una reciproca solidarietà e formulare criteri di azioni comuni di partecipazione di cui agli artt. 2 e 3 dello Statuto.

Art. 38. – Le singole organizzazioni associative hanno la massima libertà d’azione, sono costituite con criteri di razionalità, generalmente a livello regionale, tenendo a base il criterio di divisione regionale contenuto nell’art. 131 della Costituzione della Repubblica Italiana e a livello estero di norma per singolo Stato.
Le organizzazioni territoriali possono predisporre sottostrutture, quando si ravvisino giustificate ragioni di utilità organizzativa, allo scopo di facilitare i rapporti nell’attuazione dell’azione di rappresentanza associativa.
Le sottostrutture, pur essendo parte integrante della organizzazione, sono rette da propri organi.
Le organizzazioni periferiche associative che vengano meno ai doveri di cui agli artt. 35 e seguenti o che comunque con atti o fatti di indisciplina rechino danno al prestigio e/o al buon andamento dell’Associazione sono passibili, a seconda della gravità del caso, a richiamo o revoca del riconoscimento di cui al precedente articolo.

Art. 39. – L’ordinamento interno e l’amministrazione di dette organizzazioni sono regolati dalle norme stabilite nei regolamenti, di cui alla lettera c) dell’art. 22 e nel dispositivo di riconoscimento, di cui all’art. 36 del presente Statuto, e dagli accordi tra gli associati secondo le modalità di funzionamento e gli strumenti che saranno ritenuti di volta in volta idonei per il conseguimento delle finalità istituzionali.
Per le prerogative e le modalità di funzionamento degli organi delle suddette organizzazioni, valgono, in quanto applicabili, le norme relative agli organi nazionali.

Art. 40. – Ogni singola organizzazione associativa ha un patrimonio proprio distinto da quello della sede nazionale e delle altre organizzazioni territoriali, composto da immobili, mobili, attrezzature, automezzi e quant’altro è destinato alle attività istituzionali dell’Associazione.
Essa, pur godendo di una propria autonomia amministrativa e rispondendo col proprio patrimonio delle obbligazioni contratte, salva la responsabilità solidale degli amministratori, è comunque vincolata a rendere conto della propria gestione al consiglio direttivo centrale e al collegio dei sindaci, in particolare per quanto riguarda l’impiego delle quote di cui alla lettera a) dell’art.11 dello Statuto.
Delle obbligazioni contratte senza l’osservanza delle norme statutarie non risponderanno le organizzazioni associative, bensì personalmente gli amministratori che le avranno assunte.
Resta escluso qualsivoglia vincolo di solidarietà debitoria tra le varie organizzazioni e la sede nazionale.

Capo X
Comitati, commissioni e organismi vari

Art. 41. – E’ facoltà del consiglio direttivo centrale costituire organismi collegiali formati da persone dotate di specifiche competenze, al fine di studiare particolari problemi inerenti all’attività dell’Associazione.

Art. 42. – I compiti, i limiti, i doveri e le modalità di funzionamento di detti organismi saranno indicati nel dispositivo di nomina.
Essi devono sempre attenersi alle deliberazioni e alle norme che li disciplinano.
Comitati, commissioni ed organismi vari sono sempre presieduti e coordinati dal presidente dell’Associazione o da un suo delegato.

Capo XI
Disposizioni comuni ai vari organi

Art. 43. – La durata degli uffici degli eletti a qualsiasi organo o carica prevista dal presente Statuto è di tre anni. Gli eletti sono sempre rieleggibili.
In caso di dimissioni o decadenza di un membro di un organo associativo, disposte su delibera dell’organo stesso, viene cooptato il primo dei non eletti.
I cooptati in sostituzione di altri, per qualsiasi motivo, durano in carica per il solo periodo residuale.
Lo svolgimento delle cariche associative e degli incarichi che i singoli soci vengano chiamati a prestare, sia a livello continuativo che saltuario, sono esclusivamente a carattere onorifico, volontario e gratuito.

TITOLO III
FINANZA E CONTABILITA’

Capo I
Anno sociale e finanziario

Art. 44. – L’anno sociale e l’esercizio finanziario vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il consiglio direttivo centrale dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’approvazione del consiglio nazionale entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione, con distinzione tra quella attinente all’attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Art. 45. – Il consiglio direttivo centrale ha nei riguardi della amministrazione i poteri e le facoltà previste dal codice civile per gli amministratori di una società.
Il bilancio viene compilato secondo le norme contenute nell’art. 2423 del codice civile e le consuetudini commerciali.

Art. 46. – E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE

Art. 47. – Al fine di garantire la continuità e la funzionalità dell’Associazione, il presente Statuto, dopo l’approvazione del congresso, entra in vigore immediatamente.
Con la sua entrata in vigore si intendono abrogati tutti gli statuti precedentemente elaborati e approvati, nonché tutti i regolamenti interni che contengono disposizioni contrarie a quelle del presente Statuto.
Il presidente dell’Associazione è autorizzato ad apportare le modifiche al presente Statuto che venissero eventualmente richieste dalle Autorità tutorie.

Art. 48. – La struttura organizzativa prevista al Titolo II, Capo IX del presente Statuto, essendo più confacente con l’evoluzione delle strategie associative e maggiormente corrispondente alla trasformazione operativa ed organizzativa in corso da tempo all’interno dell’Associazione, verrà gradualmente assunta man mano che gli organi elettivi in carica scadranno.
Nei territori di cui all’art. 38, nei quali non sia presente una organizzazione territoriale associativa, qualora sia ritenuto utile alla rappresentanza e all’attività istituzionale dell’Associazione, il consiglio direttivo centrale può conferire ad uno o più soci effettivi l’incarico, quale Comitato straordinario, di costituire detta organizzazione, nei modi e termini di cui agli artt. 35 e seguenti, entro la durata massima di un anno.

Art. 49. – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dal congresso in seduta straordinaria su proposta del consiglio direttivo centrale, il quale nominerà anche i liquidatori.
Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 50. – Per quanto non previsto espressamente dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del codice civile, le disposizioni legislative per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui alla Legge 266/91, dell’art.10 del D.lg. 460/97 e successive modificazioni ed integrazioni e delle leggi in vigore.
Per ogni controversia di cui dovesse essere investita la magistratura ordinaria o amministrativa è competente esclusivamente il Foro di Roma.


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